In che modo il GDPR si occupa della videosorveglianza?

Il Regolamento 679 si occupa anche della questione videosorveglianza.Infatti stabilisce che il titolare del trattamento è tenuto a procedere con un “preventivo data protection impact assesement (DPIA) ex art. 35 Regolamento UE 2016/679 “nelle ipotesi di sorveglianza sistematica su larga scala di zona  che sia accessibile al pubblico

Chi impiega la videosorveglianza, deve effettuare, per rispettare il principio di proporzionalità, la scelta e le modalità della ripresa e la dislocazione delle telecamere affinché le stesse registrino i dati attinenti e non eccedenti al fine della ripresa stessa.

Esempio pratico: l’angolo di visuale della ripresa deve essere limitato ai soli spazi che siano di esclusiva pertinenza, andando ad escludere ogni registrazione video-audio di aree comuni.

Inoltre , i soggetti interessati dalle riprese devono essere  stati informati tramite una apposita cartellonistica (la quale deve essere visibile anche in orario notturno) e avvisati che stanno facendo accesso ad una zona che è video sorvegliata.

La “videosorveglianza“ che le persone fisiche attuano per scopi esclusivamente ad uso personale (sistema di ripresa di sicurezza,videocitofono, ecc) se non viene condivisa-diffusa sistematicamente con terzi e non vengono rese pubbliche in alcun modo le riprese, non si applica la normativa sulla Privacy.

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