La legge 124/2017 prevede l’obbligo per le aziende che hanno ricevuto agevolazioni con importo complessivo superiore a 10.000€ di pubblicare le erogazioni ricevute.
Tale pubblicazione deve essere fatta sul proprio sito internet aziendale o nel caso il sito web non sia disponibile, su siti di associazioni di categoria o servizi dedicati.
L’inosservanza di tale adempimento comporta sanzioni pari all’1% del contributo ricevuto, da un minimo di €2.000 fino alla restituzione integrale del contributo ricevuto.
I contribuenti soggetti all’obbligo sono:
- società di Capitali (Spa, Srl)
- società di persone (Snc, Sas)
- ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario)
- società cooperative (incluse le cooperative sociali)
- Sono esclusi i liberi professionisti
Non sono oggetto di pubblicizzazione:
Somme percepite dai soggetti sopra elencati a fronte di prestazioni di servizio o cessione di beni
Vantaggi fiscali (es. crediti imposta) se rivolti alla generalità delle imprese
Contributi, sovvenzioni o aiuti rilevanti, la cui somma complessiva percepita nell’anno non supera 10 mila euro
Contributi, sovvenzioni o aiuti che risultano pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per i quali sarà sufficiente una semplice menzione
Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi:
sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.
Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.
I “Contributi a fondo perduto COVID” percepiti dalle imprese a fronte dell’emergenza sanitaria non rietrano nell’ambito degli obblighi informativi previsti dall’art.1, commi da 125 a 129, della Legge n.124/2017 per le motivazioni di seguito indicate:
i “Contributi a fondo perduto COVID” rientrano di fatto nell’ambito delle cause di esclusione dalla norma in quanto, sì di carattere risarcitorio, ma aventi evidentemente carattere generale in quanto concessi ad un numero fortemente elevato di imprese aventi determinati requisiti dettagliatamente previsti, e pertanto non caratterizzano “un rapporto one to one” tra l’Ente erogatore ed il Soggetto beneficiario propedeutico alla nascita dell’obbligo informativo;
oltre che, per questi è già prevista l’iscrizione automatica al “Registro nazionale degli aiuti di Stato” istituito presso il MISE (di cui all’art. 52 della Legge n.234/2012), pertanto sono già automaticamente “pubblicizzati”.
Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) assolvono all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio.
Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:
- Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
- Denominazione del soggetto erogante
- Somma incassata o valore del vantaggio fruito
- Data di incasso
- Causale (breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta)
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.
Sanzioni:
-Sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”
-Sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Nel caso in cui il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
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